- Direzione competente del montaggio da parte degli aiutanti per il montaggio impiegati dal cantiere durante tutto l’arco di tempo pattuito.
- Il direttore di montaggio non è responsabile dell’osservanza delle prescrizioni per la sicurezza tecnica, per la sicurezza dei lavori sul cantiere e del personale aiutante durante il montaggio. Tale responsabilità è del cliente.
- Il direttore del montaggio riveste solo il ruolo di consulente e non è responsabile dell’esecuzione del montaggio stesso.
- Prima dell’inizio di qualsiasi lavoro di montaggio eseguito dalla eibe oppure da terzi incaricati dalla eibe stessa, il cliente deve nominare una persona autorizzata, che fungerà da persona di riferimento durante il montaggio e che dovrà, dopo l’esecuzione del montaggio, prenderlo in consegna e confermare per iscritto il protocollo di montaggio.
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